1. DENOMINAZIONE E SEDE
Art. 1) E’ costituita l’Associazione denominata “ IAD ITALIA”– regolata dalle norme del Titolo I Cap. III, artt. 36 e segg. del codice civile nonché dal presente Statuto.

Art. 2) L’Associazione ha sede in Roma, Via Giuseppe Andreoli n. 9 presso i locali del Talent Garden Roma srl P.I./C.F.: IT13465671009. Il trasferimento della sede viene deliberato direttamente dal Consiglio Direttivo, e non costituisce modifica dello statuto. L’associazione può costituire in altre località sedi o uffici, sia permanenti che temporanei, per particolari finalità.

2. FINALITA’
Art. 3) L’Associazione è apartitica, apolitica, non persegue scopi di lucro e vieta la distribuzione tra i soci/socie, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse.

Art. 4) L’Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale. Essa ha come scopo:

• promuovere e offrire consulenza e assistenza qualificata per l’apertura delle Imprese alimentari domestiche (IAD) in base al regolamento europeo CE 852/2004 e relative norme locali facenti capo ai regolamenti regionali, ove esistenti, e comunque alle vigenti norme di legge sanitarie e comunali di competenza del territorio nel quale esse vengano istituite;

• tutelare e promuovere i prodotti alimentari realizzati dalle IAD associate e favorirne la crescita, il coordinamento all’azione e l’efficacia operativa;

• rappresentare a livello locale, nazionale ed internazionale tutte le Imprese Alimentari Domestiche che ne fanno parte;

• promuovere, con il contributo delle esperienze individuali e collettive, l’evoluzione della normativa europea, l’elaborazione di una legislazione a livello nazionale e/o regionale e offrire a tal fine l’approntamento degli strumenti organizzativi e operativi a livello locale, nazionale e internazionale;

• promuovere e offrire informazioni, notizie, documentazione e dati sulle attività produttive del settore agroalimentare biologico, al fine di favorire la crescita del patrimonio educativo e sociale in ambito alimentare e di tutela della salute;

• valorizzare e salvaguardare, attraverso la progettazione e la promozione di collaborazioni tra Iad e produttori di materie agroalimetari biologiche, le attività artigianali e di tradizione storica e di interesse culturale legate alla produzione, conservazione e trasformazione degli alimenti;
Per il raggiungimento dei suoi fini, l’Associazione può promuovere varie attività, fra le quali in particolare:

• attività culturali: convegni, conferenze, dibattiti, seminari, lezioni a carattere generale e/o riferite a singole esperienze sulle IAD, costituzione di gruppi di studio e di ricerca;

• attività di formazione: progettazione e gestione di corsi professionali finanziati direttamente dagli allievi/allieve o attraverso l’utilizzo di sponsorizzazioni private e/o di fondi pubblici europei, statali, regionali;

• attività editoriale: pubblicazione di notiziari digitali, cartacei, televisivi, radiofonici.

L’Associazione nel perseguimento delle proprie attività, agisce nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti e s’impegna a rispettare tutte le prescrizioni normative e di legge che ne garantiscono l’applicazione e il controllo.

L’Associazione, nello svolgimento delle proprie attività, è ispirata al rispetto dei diritti, dell’integrità fisica culturale e morale di tutte le persone con cui si relaziona indipendentemente da età, sesso, cultura, razza e religione.

L’Associazione fonda il raggiungimento dei suoi obiettivi sul contributo professionale, organizzativo che ciascun socio e ciascuna socia s’impegnano ad assicurare, condividendo la propria esperienza. Presupposto fondamentale è che ciascun socio e ciascuna socia adottino comportamenti trasparenti, improntati all’onestà e al rispetto reciproco.

L’Associazione IAD Italia:
a) adotta criteri di merito, di competenza e strettamente professionali per qualunque decisione relativa all’instaurazione e gestione di rapporti fra essa medesima ed eventuali dipendenti e collaboratori esterni;
b) vieta espressamente pratiche discriminatorie e favortismi nella selezione, formazione, gestione dei soci, delle socie e dei collaboratori;

c) orienta il proprio operato ai principi di professionalità, trasparenza, correttezza ed onestà;

d) impegna e obbliga ogni componente e collaboratore ad astenersi:
⁃ dall’avvantaggiarsi di affari di cui sia venuto a conoscenza nello svolgimento delle proprie funzioni;
⁃ dallo sfruttare a fini personali la posizione ricoperta all’interno dell’Associazione;

⁃ dall’utilizzare indebitamente il nome e la reputazione dell’Associazione a fini privati.

e) L’Associazione, che raccoglie imprese che svolgono attività di produzione e vendita di prodotti alimentari casalinghi, condanna tutte le pratiche volte a turbare l’esercizio regolare del commercio e/o a immettere nel mercato nazionale ed estero, prodotti con nomi, marchi, segni distintivi contraffatti, alterati o mendaci.

3. DURATA
Art. 5) La durata dell’Associazione è indeterminata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell’Assemblea Straordinaria degli Associati.

4. PRESTAZIONE DEGLI ASSOCIATI
Art. 5) L’associazioni si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini statutari.

L’associazione può, inoltre, in caso di particolare necessità qualora occorra qualificare o specializzare l’attività da essa svolta, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento.

5. SOCI
Art. 6) Possono essere soci dell’Associazione tutti coloro (senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee e religione) che siano titolari di IAD o che abbiano avviato la procedura per esserlo, e, condividendone lo spirito e gli ideali, intendono impegnarsi personalmente per il raggiungimento delle finalità previste dal presente Statuto.
I soci e le socie svolgeranno la propria attività nell’Associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, in ragione delle loro disponibilità.
I soci e le socie devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto. Il rapporto associativo e le modalità associative sono volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo; pertanto la partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.
I soci e le socie si atterranno al rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti. È obbligo specifico di ogni associato/a segnalare in forma scritta agli organi statutari dell’Associazione:

• qualunque violazione del presente statuto;
• ogni episodio di omissione, falsificazione o trascuratezza nella tenuta della contabilità e nella conservazione della documentazione su cui si fondano le registrazioni contabili;
• eventuali irregolarità e/o malfunzionamenti relativi alla gestione e alle modalità di erogazione dei servizi;
• il coinvolgimento in procedimenti giudiziari a carattere penale.

Art. 7) I soci e le socie si distinguono in:

• Fondatori/Fondatrici, che corrispondono ai sottoscrittori e sottoscrittrici dell’atto fondativo dell’Associazione;

• Ordinari/ordinarie, che corrispondono a coloro che ne facciano domanda e che, accertato il possesso dei requisiti di cui all’art. 6, siano ammessi dal Consiglio Direttivo;

• Aggregati/aggregate, che comprendono coloro che manifestino interesse per l’attività dell’Associazione e intendano aprire una propria iad;

• Onorari/onorarie, che comprendono coloro che, individuati sulla base di particolari competenze tecnico – professionali – culturali, vengano invitati dal Consiglio Direttivo ad aderire all’Associazione senza essere tenuti al pagamento della quota associativa, ma formalizzando la disponibilità ad entrare a far parte del Comitato scientifico, come regolato da specifico regolamento.

L’ammissione all’Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su richiesta dell’aspirante socio. E’ concessa al Presidente la facoltà di deliberare temporaneamente la qualifica di socio da parte di chi ne faccia richiesta, in attesa della ratifica definitiva da parte del Consiglio Direttivo entro e non oltre quindici giorni dalla delibera del Presidente.
Tutti i soci e le socie sono tenuti alla riservatezza e a non divulgare notizie attinenti l’attività dell’associazione o di farne uso in modo da recare danno o pregiudizio alla stessa.

Tutti/tutte i soci e le socie, ad esclusione dei soci aggregati, hanno diritto a:
1. partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;

I soli soci/socie fondatori/fondatrici, ordinari/ordinarie hanno diritto a:
2. proporre e a esercitare il diritto di voto per le modifiche dello Statuto e dei regolamenti, della sede sociale e per l’ammissione dei soci/socie aggregati e onorari.

3. Hanno, altresì, diritto a proporre, dibattere e approvare il bilancio preventivo e consuntivo annuali;

4. godere dell’elettorato attivo e passivo per la formazione degli Organi direttivi dell’Associazione.

Art. 8) Gli associati/e hanno l’obbligo di osservare lo Statuto, di rispettare le decisioni degli Organi dell’Associazione e di corrispondere le quote associative.

Tali quote non sono trasmissibili né rivalutabili né rimborsabili. In caso di comportamenti difformi, che rechino pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell’Associazione il Consiglio Direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni:

  • richiamo, diffida, espulsione della Associazione.

Art. 9) La qualifica di socio si perde per dimissioni volontarie, espulsione, decesso o mancato pagamento della quota annuale.

Le dimissioni da socio/socia devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo. L’espulsione è prevista quando il socio non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto e di eventuali regolamenti, si renda moroso o ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o di immagine all’Associazione. L’espulsione è deliberata dal Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta dei suoi membri, e comunicata mediante lettera al socio/socia interessato. Contro il suddetto provvedimento il socio interessato può presentare ricorso entro 30 giorni dalla data di comunicazione dell’espulsione; il ricorso verrà esaminato dall’Assemblea nella prima riunione ordinaria. Con la perdita della qualifica di socio/socia lo stesso decade, automaticamente ed immediatamente, da qualsiasi carica associativa.

Art. 10) La perdita della qualifica di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all’Associazione.

Art. 12) Il decesso del socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell’ambito associativo.

Art. 13) La quota di iscrizione annuale a IAD Italia è stabilita, per i soci ordinari, in € 100,00 (centocinquanta) e in € 50,00 (cinquanta) per i soci aggregati.
L’anno associativo va dal 1 gennaio al 31 dicembre. La quota deve essere versata entro il 31 gennaio di ogni anno.

6. ORGANI SOCIALI
Art. 14) Gli organi sociali sono:
• Assemblea dei soci
• Consiglio direttivo
• Presidente
• Segretario
• Tesoriere
Tutte le cariche elettive sono gratuite. Ai titolari di cariche sociali può essere riconosciuto un rimborso per spese documentate.

7. ASSEMBLEA DEI SOCI
Art. 15) L’Assemblea dei Soci è l’organo sovrano dell’Associazione; è composta da tutti i soci per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione e può essere ordinaria o straordinaria. L’Assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell’Associazione.

Art. 16) L’Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l’anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del bilancio e, comunque, ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno il 30% (trenta per cento) dei soci fondatori e ordinari, purché in regola con i versamenti delle quote associative.

La convocazione dell’Assemblea deve essere effettuata almeno 7 giorni prima della data della riunione mediante invio e-mail o lettera cartacea e pubblicazione dell’avviso sulla homepage del sito web dell’Associazione. L’avviso di convocazione deve contenere il giorno, l’ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l’ordine del giorno.

Art. 17) Possono intervenire all’Assemblea (ordinaria o straordinaria), con diritto di voto, tutti i soci/socie fondatori e ordinari, purché in regola con il pagamento delle quote associative; a ciascun socio spetta un solo voto.

E’ ammesso l’intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio. Ogni socio non può avere più di due deleghe.
E’ ammessa la partecipazione a distanza attraverso l’utilizzo di uno dei sistemi digitali in uso, quali Hangouts, FaceTime o altri.
Le votazioni dell’Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o per voto segreto.

Art. 18) All’Assemblea spettano i seguenti compiti:
IN SEDE ORDINARIA:

1. approvare il bilancio economico-finanziario dell’anno trascorso;

2. approvare il bilancio previsionale annuale;

3. eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo, stabilendone il numero dei componenti;

4. eleggere i sostituti dei membri del Consiglio Direttivo eventualmente dimissionari;

5. deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale
posto all’ordine del giorno.

IN SEDE STRAORDINARIA:

1. deliberare sulla trasformazione, fusione e scioglimento dell’Associazione;

2. deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;

3. sulla nomina e sui poteri dei liquidatori;

4. deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all’ordine del giorno.

Art. 19) L’Assemblea Ordinaria, presieduta dal Presidente il quale nomina fra i soci un segretario verbalizzante, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza del 50% più uno dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.

L’Assemblea Ordinaria delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza del 50% più uno dei presenti su tutte le questioni poste all’ordine del giorno. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un’ora.

Art. 20) L’Assemblea Straordinaria è presieduta da un Presidente nominato dall’Assemblea stessa a maggioranza semplice.

Per modificare lo Statuto, l’Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli associati e delibera con la maggioranza del 50% più uno dei presenti.
Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 21) Tutte le delibere assembleari e i rendiconti, oltre ad essere debitamente trascritti nel libro dei verbali delle Assemblee dei soci, devono essere trasmesse per posta elettronica.

8. CONSIGLIO DIRETTIVO
Art. 22) Il Consiglio Direttivo è l’Organo direttivo, esecutivo e gestionale dell’Associazione ed è eletto dall’Assemblea ogni tre anni. Esso è composto da un minimo di 3 (tre) a un massimo di 7 (sette) membri, ivi compreso il Presidente che ne è membro di diritto.

I membri del Consiglio sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall’Assemblea Soci; esso rimarrà in carica comunque fino all’elezione del nuovo. In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo, viene cooptato il primo dei non eletti. Il primo consiglio direttivo viene nominato contestualmente all’atto costitutivo.

All’interno del Consiglio Direttivo vengono nominati un vice Presidente, un Segretario e un Tesoriere. Al Presidente, che ha la rappresentanza legale dell’Associazione, potranno essere delegati parte dei poteri spettanti al Consiglio Direttivo.

Art. 23) Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione. Al Consiglio Direttivo competono in particolare:
1. le decisioni inerenti le spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in c/capitale, per la gestione dell’Associazione;
2. la nomina del Vice Presidente;

3. le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell’Associazione;
4. la definizione delle linee guida dell’Associazione nella valutazione della regolarità e completezza della documentazione presentata per l’apertura della IAD.
5. le decisioni inerenti il coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l’Associazione;
6. la redazione annuale del rendiconto economico-finanziario da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea entro i quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio;

7. la predisposizione della relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti da sottoporre all’Assemblea;
8. la predisposizione di tutti gli atti da sottoporre all’Assemblea;

9. la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;

10. la nomina dei soci onorari sulla base delle loro particolari competenze tecnico professionali;
11. la fissazione degli importi delle quote annuali dei soci;

12. la facoltà di nominare, tra i soci esterni al Consiglio, dei delegati allo svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;

13. la redazione e approvazione dei Regolamenti Amministrativi e le proposte di modifica dello Statuto da sottoporsi alla successiva approvazione dell’Assemblea;

14. la delibera sull’ammissione di nuovi soci;
15. ogni funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscano ad altri organi.
Nell’espletamento delle sue funzioni il Consiglio direttivo può richiedere la collaborazione e/o il parere di esperti qualificati e/o professionisti e/o consulenti Haccp, e/o dei soci onorari in ragione delle specifiche competenze tecniche a sostegno della propria attività.

Art. 24) Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l’anno ovvero ogni qual volta il Presidente o la maggioranza dei membri lo riterrà necessario. Le convocazioni del Consiglio debbono essere effettuate con avviso scritto o tramite mail da recapitarsi almeno 7 (sette) giorni prima della data della riunione; tale avviso deve contenere l’ordine del giorno, la data, l’orario ed il luogo della seduta.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono in unica convocazione, sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un consigliere designato dai presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono riportate in forma sintetica nel processo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e conservato nell’apposito libro verbali.

9. IL PRESIDENTE

Art. 25) Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale dell’Associazione. È eletto dall’Assemblea dei soci, insieme ai membri del Consiglio Direttivo, ogni tre anni. Nelle prime due Consiliature, vale a dire per un arco temprale di sei anni, il Presidente sarà scelto esclusivamente tra i soci fondatori, al fine di poter assicurare continuità gestionale all’Associazione, che aggrega soggetti economici solo recentemente riconosciuti dall’Ordinamento. Tale obbligo decade, qualora
tutti i soci fondatori dichiarino la loro indisponibilità ad assumere la carica. Il primo Presidente viene eletto contestualmente all’atto costitutivo.

Egli convoca e presiede il Consiglio Direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall’Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedure agli incassi.

Egli presiede l’Assemblea ordinaria e il Consiglio Direttivo e ne provvede alla convocazione, vigila sull’esecuzione delle delibere dell’Assemblea e del Consiglio

Direttivo e, nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest’ultimo alla prima riunione utile.

Il Presidente può conferire ai soci delega per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio Direttivo.

Art. 26) Il Vice Presidente coadiuva o sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento; contribuisce, in accordo con il Presidente, a determinare gli indirizzi strategici dell’Associazione e la programmazione delle attività; esercita tutte le funzioni espressamente delegategli dal Presidente.

Art. 27) Il Consiglio Direttivo decade per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti. In questo caso il Presidente o, in caso di suo impedimento, il Vicepresidente o in subordine il Consigliere più anziano, dovrà convocare l’Assemblea straordinaria entro quindici giorni da tenersi entro i successivi trenta curando l’ordinaria amministrazione.

10. SEGRETARIO E TESORIERE
Art. 28) Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la tenuta dei relativi libri e registri. Ad egli spetta, altresì, provvedere alle trattative necessarie per l’acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il Tesoriere al materiale pagamento.

Art. 29) Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell’Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l’esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili. L’anno finanziario inizia il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. I bilanci consuntivi e preventivi devono essere approvati dall’Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di aprile. Questi devono essere trasmessi ai soci via e-mail entro i 15 (quindici) giorni precedenti la seduta affinchè ne abbiano
debita conoscenza.

Il rendiconto economico finanziario, oltre a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’Associazione, con distinzione tra quella attinente all’attività istituzionale e quella relativa alle attività direttamente connesse, deve contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti.
Art. 30) Le funzioni di Segretario e di Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, in caso d’impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell’ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo vengono assunte dal Vicepresidente. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito dal Tesoriere.

11. PATRIMONIO ED ESERCIZIO FINANZIARIO
Art. 31) Il patrimonio dell’Associazione è costituito da:

• beni mobili ed immobili di proprietà dell’Associazione;

• quote associative e contributi annuali, straordinari e volontari degli associati;

• contributi, erogazioni e lasciti da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche;

• proventi, anche di natura commerciale, eventualmente conseguiti dall’Associazione per il perseguimento o il supporto dell’attività istituzionale.

• Finanziamenti pubblici o privati per attività di formazione, ricerca e promozione della IAD come strumento di autoimpresa.

12. SCIOGLIMENTO
Art. 32) Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea straordinaria dei soci su proposta del Consiglio Direttivo, la quale nominerà anche i liquidatori. Il patrimonio residuo sarà devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662, fatta salva eventuale diversa destinazione imposta dalla legge.

13. DISPOSIZIONI FINALI
Art. 33) La decisione su qualsiasi controversia che potesse sorgere tra gli associati, o tra costoro e l’associazione o gli organi della stessa, eccetto quelle che per legge non sono compromissibili con arbitri, sarà deferita al giudizio di tre arbitri, di cui due da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti, ed il terzo di comune accordo. In caso di mancato accordo, il Consiglio Direttivo incaricherà il presidente del tribunale ove ha sede l’associazione di eseguire la nomina del terzo
arbitro.

Art. 34) Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

Il presente Statuto è stato approvato dai soci fondatori contestualmente alla sottoscrizione dell’atto Costitutivo.