STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE “IAD ITALIA ETS”
Art. 1) Denominazione
E’ costituita l’Associazione denominata IAD ITALIA ETS.
L’utilizzo dell’acronimo ETS è obbligatorio e subordinato all’iscrizione dell’Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
Art. 2) Sede
L’Associazione ha sede nel Comune di Roma.
Art. 3) Scopo e Attività
L’Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di attività di interesse generale.
Per il raggiungimento di predette finalità, essa si impegnerà a:
• promuovere e offrire consulenza e assistenza qualificata per l’apertura delle Imprese alimentari
domestiche (IAD) in base al regolamento europeo CE 852/2004 e relative norme locali facenti capo
ai regolamenti regionali, ove esistenti, e comunque alle vigenti norme di legge sanitarie e comunali di
competenza del territorio nel quale esse vengano istituite;
• tutelare e promuovere i prodotti alimentari realizzati dalle IAD associate e favorirne la crescita, il
coordinamento all’azione e l’efficacia operativa;
• rappresentare a livello locale, nazionale ed internazionale tutte le Imprese Alimentari Domestiche che ne fanno parte;
• promuovere, con il contributo delle esperienze individuali e collettive, l’evoluzione della normativa
europea, l’elaborazione di una legislazione a livello nazionale e/o regionale e offrire a tal fine
l’approntamento degli strumenti organizzativi e operativi a livello locale, nazionale e internazionale;
• promuovere e offrire informazioni, notizie, documentazione e dati sulle attività produttive del settore agroalimentare biologico, al fine di favorire la crescita del patrimonio educativo e sociale in ambito
alimentare e di tutela della salute;
• valorizzare e salvaguardare, attraverso la progettazione e la promozione di collaborazioni tra Iad e
produttori di materie agroalimetari biologiche, le attività artigianali e di tradizione storica e di interesse culturale legate alla produzione, conservazione e trasformazione degli alimenti;
L’Associazione quindi potrà a titolo esemplificativo e non esaustivo, nell’ambito delle attività di
interesse generale, porre in essere le seguenti altre attività:
• attività culturali: convegni, conferenze, dibattiti, seminari, lezioni a carattere generale e/o riferite a
singole esperienze sulle IAD, costituzione di gruppi di studio e di ricerca;
• attività di formazione: progettazione e gestione di corsi professionali finanziati direttamente dagli
allievi/allieve o attraverso l’utilizzo di sponsorizzazioni private e/o di fondi pubblici europei, statali,
regionali;
• attività editoriale: pubblicazione di notiziari digitali, cartacei, televisivi, radiofonici.
L’Associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l’utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L’organo deputato all’individuazione delle attività diverse che l’associazione potrà svolgere è il Consiglio Direttivo.
L’Associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico ed in conformità al disposto legislativo.
L’Associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività. I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro.
Ai volontari possono essere rimborsate dall’Ente soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo.
I volontari vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.
Art. 4) Durata e Patrimonio
L’Associazione ha durata illimitata.
Il Patrimonio sociale è formato da:
a) donazioni, erogazioni, lasciti espressamente destinati al patrimonio;
b) da beni immobili, mobili registrati e mobili di proprietà dall’Associazione.
Le entrate dell’Associazione sono costituite da :
a) dalle quote sociali ed eventuali contributi volontari dei soci che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell’associazione;
b) dai contributi di Enti pubblici ed altre persone fisiche e giuridiche;
c) dai proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, realizzati attraverso le attività di interesse generale, le attività di raccolta fondi e le attività diverse di cui al precedente articolo;
d) dalle erogazioni liberali degli associati e dei terzi, anche attraverso raccolte pubbliche di fondi; dalle altre entrate compatibili con le disposizioni di cui al d.Lgs 3 Luglio 2017 n.117.
L’Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
L’Associazione ha l’obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Art. 5 Associati
L’associazione si compone di un numero illimitato di associati. Possono essere associati tutti coloro che ne presentino domanda scritta al Consiglio Direttivo e siano accettati con deliberazione di quest’ultimo.
In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall’esercente la responsabilità genitoriale sui medesimi.
Il Consiglio Direttivo deve deliberare sulle domande di adesione entro trenta giorni dal ricevimento della domanda.
In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo deve motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione all’interessato. Questi può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea in occasione della successiva convocazione.
Gli associati devono versare quote associative annuali. La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.
Il versamento della quota deve essere effettuato entro il termine stabilito dal Consiglio Direttivo.
In caso di particolari necessità il Consiglio Direttivo può richiedere ai soci contributi volontari straordinari.
Gli associati sono tenuti all’osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.
Gli associati vengono ammessi a far parte dell’Associazione senza limiti di tempo.
Art. 6 Diritti e doveri degli associati
Ogni associato purché iscritto nel libro soci da almeno tre mesi ha diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e degli eventuali regolamenti, per l’elezione degli organi amministrativi dell’Associazione stessa nonché, se maggiore di età, ha diritto a proporsi qual e candidato per gli organi dell’Associazione.
Per i soci minori di età, il diritto di votare in Assemblea è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, dall’esercente la responsabilità genitoriale sui medesimi. E’ esclusa la partecipazione del minore all’elettorato passivo.
Ogni associato ha diritto ad esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo e presso la sede dell’Associazione entro trenta giorni dalla richiesta.
Gli associati cessano di appartenere all’associazione per morte, recesso ed esclusione. Il recesso si verifica quando l’associato presenti formale dichiarazione dimissione al Consiglio Direttivo.
L’associato è escluso quando è inadempiente nel pagamento della quota associativa, o quando sia incorso in inadempienze nel pagamento della quota associativa, o quando sia incorso in inadempienze degli obblighi derivanti dal presente statuto o dai regolamenti, o quando siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.
L’esclusione viene deliberata dal Consiglio Direttivo sentito l’associato interessato. La delibera deve essere comunicata allo stesso associato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Attraverso la delibera di esclusione, l’associato può ricorrere all’assemblea; il ricorso – che sospende la delibera- deve essere proposto a pena di decadenza, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente.
Art. 7 Organi sociali
Sono Organi dell’Associazione:
a) L’Assemblea;
b) Il Consiglio Direttivo;
c) Il Presidente dell’Associazione;
d) L’Organo di controllo
Art. 8 Assemblea dei soci
Possono partecipare all’Assemblea con diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.
L’Assemblea è convocata con delibera dal Consiglio Direttivo.
L’Assemblea, è convocata a mezzo raccomandata o e-mail almeno una volta l’anno in via ordinaria entro il 30/4 per l’approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale (ove la redazione di quest’ultimo sia obbligatoria o ritenuta opportuna);
È convocata, inoltre, ogni volta che deve assumere delle deliberazioni di propria competenza e quando il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o vi sia la richiesta di almeno un decimo degli associati, i quali devono indicare l’argomento della riunione, a mezzo raccomandata o a mezzo e-mail, da inviarsi almeno 10 gg. prima della convocazione.
Ogni partecipante all’Assemblea con voto deliberativo ha diritto ad un solo voto.
Si applica l’articolo 2373 del Codice Civile in quanto compatibile. Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da un altro associato, mediante delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di 3 (tre) deleghe. Non sono ammessi voti plurimi.
L’assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell’Associazione.
Spetta all’assemblea ordinaria:
a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
c) approva il bilancio consuntivo, preventivo e, quando ciò sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno, il bilancio sociale;
d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
e) delibera sull’esclusione degli associati;
f) approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari43;
g) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
L’Assemblea straordinaria:
a) delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto;
b) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione;
c) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o allo statuto alla sua competenza.
L’assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente (personalmente o per delega) almeno la metà più uno degli associati, in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.
Le delibere, salvo quelle aventi ad oggetto le modifiche dello Statuto e lo scioglimento dell’associazione, sono approvate nell’assemblea ove ottengono maggioranza assoluta dei voti. Le modifiche dello Statuto sono validamente approvate solo se ottengono maggioranza di almeno tre quarti dei voti spettanti a tutti gli associati, lo scioglimento dell’associazione è validamente deliberato solo se ottiene il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa e dal Segretario.
Le delibere dell’assemblea verranno trascritte in apposito libro.
L’assemblea è presieduta dal Presidente o in sua vece dal Vice Presidente o dal segretario.
L’assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (Skype, videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:
– sia consentito al Presidente di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
– sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
– sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno.
Art. 9 Consiglio Direttivo
L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo nominato dall’Assemblea, composto da tre a sette membri scelti tra gli associati, i quali dureranno in carica 5 anni e comunque sino alla loro sostituzione. I consiglieri sono rieleggibili.
Qualora durante il mandato venissero a mancare uno o più membri del Consiglio Direttivo, il Consiglio coopterà altri membri in sostituzione dei membri mancanti; i membri cooptati dureranno in carica fino e non oltre alla sollecita convocazione dell’assemblea la quale potrà confermarli nella carica fino alla scadenza del Consiglio direttivo che li cooptati. Qualora venisse meno la maggioranza dei membri, l’intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto.
Art. 10 Compiti e funzioni del Consiglio Direttivo
Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all’assemblea.
Il Consiglio Direttivo provvede alle attività dell’Associazione e a curare l’esecuzione delle delibere assembleari; decide sulla destinazione degli utili e degli avanzi di gestione agli scopi istituzionali. È in ogni caso fatto divieto al Consiglio Direttivo la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve, o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
Potrà inoltre delegare parte dei propri poteri a uno o più membri del consiglio.
E’ in sua facoltà redigere regolamenti per la disciplina dell’attività dell’Associazione i quali dovranno essere sottoposti all’Assemblea per l’approvazione.
Qualora non vi abbia provveduto l’assemblea, il Consiglio Direttivo nominerà al suo interno il Presidente.
Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi membri e, in ogni caso, almeno due volte all’anno. È convocato mediante lettera o email contenente l’ordine del giorno, inviati otto giorni prima di quello fissato per l’adunanza. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio e-mail inoltrata almeno due giorni prima della data prevista per le riunioni.
L’adunanza del Consiglio Direttivo è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente; in assenza di entrambi, dal Consigliere più anziano.
In apertura di ogni riunione viene nominato tra i presenti un Segretario, il quale redige il verbale.
Il Presidente e il Segretario, che ha il compito di redigere il verbale, devono essere fisicamente presenti alla riunione.
Il Consiglio si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell’avviso di convocazione e può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che: il Presidente possa accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione;
– sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
– sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno.
Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei consiglieri ed il voto della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.
Nel computo delle presenze e dei voti si tiene conto anche di coloro i quali partecipano attraverso strumenti di comunicazione a distanza .
Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri d’ordinaria e straordinaria amministrazione (che può anche delegare a qualcuno dei suoi membri), nell’ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall’Assemblea.
In particolare, è compito del Consiglio Direttivo:
– deliberare circa l’ammissione degli associati e, nel caso, motivarne il rigetto;
– predisporre le bozze del bilancio di esercizio ed eventualmente del bilancio sociale, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte;
– individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale.
– stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e agli associati per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell’Associazione;
– compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell’Associazione che non siano spettanti all’Assemblea.
Art. 11 Presidente
Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’associazione di fronte a terzi e in giudizio e dà esecuzione alle delibere del consiglio Direttivo.
Il Vice Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo e sostituisce il Presidente nei casi di sua assenza o impedimento.
Art. 12 – Il Segretario
Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo. Egli verbalizza e sottoscrive le riunioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo, gestisce la tenuta dei libri sociali e svolge gli eventuali altri compiti assegnatigli dal Consiglio.
Art. 13 Esercizio sociale e bilancio
L’esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, il Consiglio Direttivo sottoporrà all’assemblea degli associati la bozza di bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero dal rendiconto di cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente, per la definitiva approvazione.
L’organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.
Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge, il Consiglio Direttivo, entro i medesimi termini previsti per il bilancio, predispone il bilancio sociale, da sottoporre all’Assemblea degli Associati entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio per la definitiva approvazione.
I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell’Associazione nei quindici giorni che precedono l’Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura. La richiesta di copie è soddisfatta dall’Associazione a spese del richiedente.
Art. 14 Organo di Controllo
Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione, l’Assemblea nomina un organo di controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Ai componenti dell’organo di controllo si applica l’articolo 2399 del codice civile.
L’Organo di Controllo vigila sull’osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall’Associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale dell’Associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’art. 14 del d.Lgs. 117/2017.
Laddove ciò sia richiesto per legge o libera determinazione, l’Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro.
Qualora i membri dell’organo di controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato.
Art. 15 Utili
L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
Art. 16 Scioglimento dell’Associazione
L’assemblea che delibera lo scioglimento nomina un liquidatore. Essa delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, nei limiti di cui al comma seguente.
In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà obbligatoriamente devoluto, previo parere positivo dell’Organismo competente ai sensi del d.Lgs 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, a uno o più Enti di Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.
Art. 17 Norme di rinvio
Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di Enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del codice civile.